Come era ampiamente prevedibile, il 2015 verrà ricordato come un anno di grande cambiamento per quanto riguarda il risparmio energetico all’interno degli edifici. La premessa si era manifestata lo scorso ottobre, quando, un po’ inaspettatamente, erano entrate in vigore nello stesso giorno della pubblicazione le nuove norme UNI TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici” e, nello specifico, la revisione della parte 1, “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” e della parte 2, “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali”.
Tale cambiamento ha allarmato un po’ tutti i certificatori energetici, dato che queste norme, richiamate nel D.P.R. 59 del 2009, sono di settore e non hanno dunque bisogno di un recepimento legislativo, ma entrano subito in vigore, creando una piccola rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche di edifici ed impianti.
Cosa ha comportato questo cambiamento?
Per rendersi conto della novità è bastato entrare all’interno del sito del Docet, il software ufficiale – e soprattutto gratuito – del CNR (richiamato nell’Allegato 3 del D.M. del 26/06/2009), dove è comparsa un’eloquente scritta che invitava tutti i tecnici a scegliere un altro strumento, dato che a partire dal 2 ottobre 2014 non era più possibile utilizzarlo per la redazione degli A.P.E.
Tra i vari software è iniziata una guerra sul filo del rasoio per vantarsi di essere i primi a fornire gli strumenti aggiornati. Oggi sul mercato ce ne sono numerosi, ma richiedono di mettere mano al portafoglio.
Come hanno reagito le Regioni?
Ciascuna Regione ha dovuto ovviamente tener conto di queste novità; la risposta, reperibile nei vari siti istituzionali, è fortemente legata alle normative regionali, che, come indicato nella clausola di cedevolezza del D.Lgs 192 del 2005, ne modifica il recepimento in funzione dell’attività normativa della Regione stessa. La Lombardia, ad esempio, ha prontamente ufficializzato la possibilità di continuare ad utilizzare il software CENED+, mentre altre ragioni, tra cui il Veneto, ha consentito ancora l’utilizzo del software Docet, a condizione di indicare tale inesattezza normativa all’interno del certificato, con la responsabilità da parte del progettista di aggiornare i documenti appena possibile, ovvero in presenza di un nuovo strumento di calcolo istituzionale.
Si, ma quando?
In rete si vocifera l’uscita dell’aggiornamento del software Docet a partire dal mese di aprile, ma si parla anche della bozza del nuovo decreto attuativo che dovrebbe portare al pensionamento del D.M. 26/06/09, arricchendo la trattazione con nuove modalità di applicazione della metodologia di calcolo e nuovi requisiti minimi.
Facciamo però un piccolo riassunto delle puntate precedenti, considerando quelle che hanno rappresentato le principali normative in merito ai certificati energetici:
- D.Lgs 192 del 19.08.05 (recepimento italiano della direttiva europea 2002/91/CE con l’indicazione – negli allegati – dei requisiti minimi delle nuove costruzioni)
- D.lgs 311 del 29.12.06 (aggiornamento delle precedenti tabelle con valori più stringenti)
- D.P.R.59 del 02.04.09 (regolamento con metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria)
- D.M. del 26.06.09 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
Nel frattempo, nel 2013 sono cambiati i requisiti per essere certificatori energetici. Se nell’ultimo periodo hai redatto A.P.E. a parenti, ti consiglio vivamente di leggere il D.P.R. 75 del 2013.
Le novità
Siamo in attesa del decreto attuativo del D.Lgs 90/13 (decreto Fare), che definirà le modalità di applicazione della nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche.
Salvo cambiamenti, il decreto entrerà in vigore il 1° luglio 2015 e sarà rivolto sia agli edifici pubblici che a quelli privati, sia alle nuove costruzioni che all’esistente sottoposto a ristrutturazione (sarà suddiviso in quattro tipologie di intervento).
La principale novità sarà l’utilizzo del cosiddetto Edificio di riferimento. Semplificando notevolmente la trattazione, l’analisi del consumo energetico non avverrà più in valore assoluto come si è sempre fatto fino ad oggi, ma sarà eseguito in relazione a ciò che effettivamente può offrire l’edificio, considerando una struttura fittizia avente la stessa geometria, orientamento, ubicazione e condizioni al contorno, ma con le caratteristiche tecniche di riferimento.
Per la prima volta verrà definito chiaramente il concetto di “Edificio ad energia quasi zero”, e, tramite valori limite di trasmittanza termica più bassi, l’obiettivo sarà avvicinarsi sempre più a un edificio a consumo zero per tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti. Più precisamente, si parla come date del 31 dicembre 2020 per quanto riguardano gli edifici privati e 31 dicembre 2018 per le amministrazioni pubbliche.
L’A.P.E. cambierà dunque aspetto e il decreto dovrà essere applicato in tutte le Regioni e Province autonome che alla sua entrata in vigore non avranno ancora adottato provvedimenti atti al recepimento della direttiva 2010/31/UE, di cui riportiamo i punti fondamentali:
- adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica;
- aggiornamento dei requisiti minimi;
- definizione di edificio a energia quasi zero;
- ingresso all’interno dell’attestato della climatizzazione estiva, della ventilazione e della illuminazione (che erano rimaste in sospeso) e dunque recepimento della norma UNI TS 11300-3:2010
